Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 40-bis. - (Possibilità della permuta) - 1. Al fine di tendere alla ricomposizione fondiaria, i terreni a destinazione agricola reliquati dall'esproprio sono tra loro permutabili anche per superfici disformi sino a quattro volte maggiori dell'entità minore. La permuta è effettuabile, in assenza totale di tributi, fino a cinque anni dopo il decreto di esproprio».